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Regolamento

Regolamento CE 561/2006

In base alla normativa vigente, Regolamento CE 561/2006 in materia di trasporto su strada effettuato a mezzo di veicoli adibiti a trasporto viaggiatori, tutti gli autisti di autobus devono attenersi a tali norme durante l’erogazione del servizio di noleggio per non incorrere in pesanti sanzioni con eventuali ripercussioni anche sul servizio in corso (il conducente che non ha rispettato il periodo di riposo, non potrà più proseguire il viaggio fin tanto che non avrà recuperato le ore di riposo mancanti).

Precisando che, il rispetto di tali norme, aumenta la sicurezza del Vs viaggio.

Si riporta di seguito un estratto di tale regolamento.

TEMPI DI GUIDA:

9 ore di guida giornaliere, estendibili a 10 ore giornaliere due volte alla settimana;

56 ore di guida settimanali;

90 ore di guida nell’arco di due settimane;

 

INTERRUZIONE DI GUIDA:

45 minuti di interruzione, dopo 4 ore e 30 minuti di guida continua;

I 45 minuti possono essere suddivisi in  due interruzioni (non invertibili) nel periodo di guida (ovvero dentro le 4h30) : la prima di ALMENO 15 minuti e la seconda di ALMENO 30  minuti.

 

PERIODO DI RIPOSO:

-          RIPOSO GIORNALIERO: riposo regolare: 11 ore nell’arco delle 24h.  oppure è possibile frazionarlo in 3h+9h nell’arco delle 24h. il riposo ridotto, vale a dire 9 ore nell’arco delle 24h, è consentivo massimo 3 volte alla settimana.

-          RIPOSO SETTIMANALE: riposo regolare: 45 ore dopo 6 giorni consecutivi di lavoro. Il riposo ridotto, vale a dire di almeno 24h è consentito solo con l’obbligo poi di compensazione entro la terza settimana successiva a quella in cui si è avuta la riduzione; ogni periodo di compensazione deve essere unito ad un riposo giornaliero o settimanale. 

EMERGENZA COVID - Decreto Legge 111 del 6.8.2021

ART. 2 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto

 

1. Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.   52,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo 9-ter, come introdotto  dall'articolo  1  del  presente  decreto,  e' inserito il seguente:

 

"ART. 9-quater -(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

 

1. A far data dal 1° settembre 2021  e  fino  al  31  dicembre  2021termine  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  e'  consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

 

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per  i  collegamenti  marittimi  nello Stretto di Messina;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';

d) autobus adibiti a servizi di  trasporto  di  persone,  ad  offerta indifferenziata,  effettuati  su  strada  in  modo   continuativo   o periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus  adibiti  a  servizi  di  noleggio  con   conducente,   ad esclusione di quelli impiegati nei servizi  aggiuntivi  di  trasporto pubblico locale e regionale.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  ai  soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i  loro  delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo  comma  1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con le modalita' indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

 

4.-La violazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  3  e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.".